Maturità, problemi di salute e numerose assenze giustificate non bastano a evitare la bocciatura dell’alunna. Genitori fanno ricorso al TAR, ma lo perdono. I giudici: “Irrilevanti i mancati corsi di recupero
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con sentenza n.2642/2025 del 12 settembre scorso, ha respinto il ricorso di una studentessa di un istituto superiore di Taormina contro la decisione del consiglio di classe di non ammetterla all’esame di Stato per l’anno scolastico 2024/2025. La giovane aveva riportato quattro insufficienze con voto cinque nelle materie di Inglese, Matematica, Francese e Arte durante lo scrutinio finale.
La famiglia della studentessa aveva impugnato la delibera sostenendo che il consiglio di classe non aveva tenuto “adeguatamente conto del miglioramento fatto registrare nel secondo quadrimestre”, accusando l’organo collegiale di aver basato la valutazione solo sui giudizi negativi del primo periodo. Inoltre, i ricorrenti lamentavano la mancata comunicazione preventiva sulla possibile non ammissione e l’assenza di interventi didattici specifici per il recupero delle insufficienze, oltre alla scarsa considerazione delle problematiche di salute che avevano afflitto la studentessa durante l’anno.
La normativa conferma il requisito della sufficienza in tutte le discipline
I giudici amministrativi hanno chiarito che l’ordinanza ministeriale n. 67/2025 stabilisce inequivocabilmente che sono ammessi all’esame di Stato gli studenti con “votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina”. La sentenza sottolinea come le insufficienze riportate in quattro materie risultino “preclusive ai fini dell’accesso all’esame finale”, indipendentemente dai miglioramenti registrati nel secondo quadrimestre che, pur presenti, non hanno consentito il raggiungimento della soglia minima della sufficienza.
Il TAR ha precisato che la non ammissione all’esame “non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative”, rappresentando l’accertamento del mancato raggiungimento di competenze che rendono necessaria la ripetizione dell’anno per colmare le lacune di apprendimento. La valutazione del consiglio di classe, in quanto apprezzamento tecnico-discrezionale, può essere sindacata solo in casi di “manifesta illogicità, sproporzione o irragionevolezza”, circostanze non riscontrate nel caso specifico.
Irrilevanti i mancati corsi di recupero e le comunicazioni preventive
La sentenza affronta anche le questioni procedurali sollevate dalla famiglia, stabilendo un principio giurisprudenziale consolidato: la mancata attivazione di corsi di recupero durante l’anno scolastico o l’omessa comunicazione alla famiglia “non costituiscono vizi idonei ad inficiare la legittimità del giudizio di non ammissione”. I giudici hanno ribadito che gli istituti scolastici godono di “ampia autonomia nell’organizzazione degli interventi di recupero”, potendo definire liberamente tempi e modalità nel rispetto delle indicazioni ministeriali.
Anche le problematiche di salute della studentessa, pur riconosciute dal tribunale, non sono state considerate sufficienti a modificare la valutazione sul rendimento scolastico. La sentenza evidenzia come l’elevato numero di assenze, ancorché giustificato da ragioni mediche e irrilevante ai fini della validità dell’anno scolastico, “non potrebbe rappresentare un elemento in grado di far mutare in melius la valutazione sul rendimento”. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese tra le parti, considerata la peculiarità delle questioni trattate e delle situazioni giuridiche coinvolte.
Fonte: Orizzonte Scuola
