GPS 2024/26: ancora rettifiche alle graduatorie anche dopo le nomine assegnate
Sui siti degli Uffici scolastici provinciali sono in pubblicazione le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2024/26. Le graduatorie vengono pubblicate in forma definitiva.
L’art. 9 dell’Om 88/2024 prevede:
1. Il dirigente dell’ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, sul sito internet dell’Ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all’Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.
Riesame in autotutela
Seppure la normativa non preveda la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli Uffici Scolastici permettono in linea generale la segnalazione di eventuali difformità tra il punteggio atteso e quello selezionato dal sistema informatico.
La normativa di riferimento è l’OM n. 88/2024 del 16 maggio 2024 nonché la nota del 22 luglio 2020
Attenzione: bisogna rispettare i tempi indicati per proporre eventuali osservazioni e le indicazioni dell’Ufficio scolastico: indirizzo email, modalità reclamo.
Quali sono gli errori più comuni
- Art. 3, comma 7, dell’OM 88/2024: L’aspirante ha prodotto la domanda per la classe di concorso in oggetto, pur essendo inserita a pieno titolo nella GI di prima fascia (GaE) di altra provincia
- Art. 3, c. 11, lettera b) iii dell’O.M. 88/2024 serve abilitazione e/o specializzazione per prima fascia/titolo di studio in base alla normativa per seconda fascia
- art. 5 comma 1 dell’O.M. 88/2024: non sono previsti nuovi inserimenti per le classi di concorso
a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con
lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio
- art. 6 comma 2 OM 88/2024: mancano i requisiti generali
- Art. 7, comma 4, lettera e) dell’O.M. 88/2024 Mancata dichiarazione degli estremi di riconoscimento del titolo estero in Italia.
- art. 7 comma 8: manca il titolo di accesso Questo riguarda sia il titolo in generale (ad es. il diploma specifico che dà accesso alla classe di concorso ITP) sia i CFU mancanti per l’accesso alla classe di concorso
- Art. 7, c. 12, dell’O.M. 88/2024 La domanda è mancante dell’obbligatorio allegato per i titoli di studio conseguiti all’estero
- Art. 47 CCNL 2019/21: L’aspirante è già in ruolo nella medesima classe di concorso
- inserimento laurea triennale come ulteriore titolo o addirittura come titolo di accesso per seon
- inserimento servizio svolto alla primaria da MAD, senza titolo, per le classi di concorso della scuola secondaria
- inserimento voto di abilitazione percorsi 30 CFU arrotondato per eccesso
- inserimento con CFU mancanti nel titolo
- esperienze di ricerca non equiparabili per durata e ragione giuridica agli assegni di ricerca universitari
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
