Supplenze da GI: se arriva incarico da GaE o GPS si può rifiutare. Nessuna sanzione
Il docente, che ha ottenuto una supplenza dalle graduatorie di istituto, può rifiutare un eventuale incarico da GaE o GPS, senza essere soggetto ad alcuna sanzione.
Supplenze a.s. 2024/25
Le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto sono state già attribuite in diverse province o meglio si sono svolti i primi turni di nomina, cui ne seguiranno altri sia per eventuali rinunce relative ai turni già svolti sia per eventuali disponibilità sopraggiunte. Conseguentemente, gli aspiranti che non abbiano ottenuto la nomina e non siano stati considerati rinunciatari per le preferenze non espresse (in pratica se non si è stati superati dall’algoritmo), possono ancora sperare in una proposta da GaE o GPS.
Quanto detto sino al prossimo 31 dicembre, data ultima entro la quale i posti devono rendersi liberi per essere attribuiti dalle predette graduatorie. Dopo la data in questione tutte le supplenze sono considerate brevi e quindi assegnate dalle graduatorie di istituto.
Graduatorie di istituto
Dopo il 31 dicembre, dunque, come detto sopra, anche le supplenze su posto vacante e/o disponibile sono considerate brevi e assegnate dalle GI sino al termine delle lezioni.
Le graduatorie in esame, come sappiamo, sono utilizzate per l’assegnazione delle supplenze brevi e temporanee (malattia, infortunio, maternità …), tuttavia le stesse – prima del 31 dicembre – possono essere utilizzate anche per l’attribuzione delle supplenze annuali (31/08) e sino al termine delle attività didattiche (30/06), in caso di esaurimento o incapienza delle GPS (che vengono utilizzate, a loro volta, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE), come avvenuto in alcune province per determinati posti/classi di concorso. In tal caso, la supplenza è attribuita dal dirigente scolastico della scuola in cui vi è la disponibilità, utilizzando appunto la graduatoria di istituto.
Nuova proposta da GPS
Il docente, che ha ottenuto una supplenza dalla graduatoria di istituto, come detto all’inizio, può rifiutare una proposta di nomina da GaE o GPS senza subire sanzione alcuna. Ciò, sia nel caso in cui si stia lavorando su una supplenza al 30/06 o al 31/08 sia su una supplenza breve. Così leggiamo nell’articolo 13, comma 3, dell’OM 88/2024:
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà
di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere
a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non
eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito
Dunque, il personale con supplenza dalle GI:
- può sempre lasciarla (anche nel caso in cui si tratti di incarico al 30/06 e al 31/08) per accettarne un’altra da GaE o GPS (a prescindere dal numero di ore e della durata del contratto);
- può rifiutare l’incarico da GaE o GPS, senza subire sanzione alcuna.
A.S. 24/25: occhio ai posti accantonati
Ai sensi del DL 71/2024, per il solo a.s. 2024/25, i docenti vincitori dei concorsi PNRR 2023 (scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria) possono essere assunti sino al 31 dicembre 2024 dalle relative GM, purché pubblicate dopo il 31/08 ed entro 10/12. I posti agli stessi destinati sono nel frattempo coperti tramite supplenze conferite da GI sino all’avente titolo (quindi nel momento in cui i vincitori di concorso sono assunti, gli stessi prendono servizio nella sede assegnata e il supplente deve lasciare il posto).
E’ chiaro che ai supplenti, i quali stiano svolgendo servizio sui posti suddetti, qualora dovesse arrivare un incarico da GaE o GPS, converrebbe lasciare la supplenza sino ad avente titolo. E’ vero che la stessa supplenza potrebbe essere svolta per tutto l’anno, ma è altrettanto vero che trattasi di due eccezioni:
- nel caso in cui le immissioni in ruolo non si svolgono (perché la GM non viene pubblicata in tempo utile);
- nel caso in cui il vincitore di concorso stia svolgendo (all’atto dell’immissione in ruolo) una supplenza su posto vacante nella stessa regione e classe di concorso per cui sia risultato vincitore.
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
