Immissioni in ruolo PNRR: si può non chiamare supplente su posto accantonato se sono solo ore di potenziamento?

I posti accantonati per il PNRR sono assegnati tramite supplenze sino all’avente titolo dalle graduatorie di istituto.

Assunzioni PNRR autunnali

Per l’a.s. 2024/25, come abbiamo già scritto più volte, le immissioni in ruolo saranno concluse entro il 31/12/2024, nel rispetto delle condizioni previste dal DL n. 71/2024, che ha introdotto la predetta deroga (assunzioni sino al 31/12 per il solo 24/25) al fine di conseguire gli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR. In base all’articolo 14-bis del predetto DL n.71/24:

  • gli aspiranti individuati dalle GM PNRR pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e accantonati;
  • i suddetti aspiranti prendono servizio entro 5 giorni dall’assegnazione della sede;
  • gli aspiranti individuati come detto sopra, qualora all’atto della nomina stiano svolgendo una supplenza su posto vacante (al 31/08 da GPS) nella stessa regione e nella medesima classe di concorso per cui sono risultati vincitori di concorso, sono confermati su tale posto. Evidenziamo che: alcuni USR stanno confermando gli interessati anche su supplenze conferite da GI sino all’avente titolo, in quanto posti accantonati per i vincitori di concorso (sempre che le stesse supplenze si svolgano nella medesima regione e classe di concorso per cui si è risultati vincitori); le sedi su cui si è confermati non sono provvisorie, ma costituiscono la sede di titolarità degli interessati, come testimonia il fatto che gli USR non fanno scegliere provincia e sede ai docenti che si trovano in tale situazione;
  • i posti accantonati, in attesa delle nomine entro il 31/12/24 dalle GM pubblicate dopo il 31/08/2024 ed entro il 10/12/2024, sono coperti attingendo dalle GI con contratti contenenti clausola risolutiva legata all’individuazione dell’avente titolo (ossia al vincitore si concorso).

Posti potenziamento per ruolo?

Anche in vista del quesito cui risponderemo di seguito, ricordiamo che i posti di potenziamento sono assegnati sull’organico dell’autonomia delle scuole, tuttavia, una volta assegnati, confluiscono senza distinzione alcuna nel predetto organico, come sottolineato nelle annuali note sugli organici (il testo di seguito riportato è tratto dalla nota a.s. 24/25):

I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica. 

Ciò vuole dire che i posti in questione sono come tutti gli altri in organico di diritto e che nei provvedimenti di nomina in ruolo, assegnazione/utilizzazione ovvero supplenza non si troverà mai posto di potenziamento bensì la classe di concorso o posto di sostegno nella scuola secondaria ovvero il tipo posto – comune o sostegno – nella scuola dell’infanzia e primaria.

Sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare i docenti agli insegnamenti, quindi al potenziamento ovvero su cattedra mista curricolare/potenziamento.

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA