Docenti assunti da interpello senza titolo: non sono liberi di lasciare la supplenza quando vogliono senza sanzioni

Supplenze da interpello per l’anno scolastico 2024/25: sono tante, tantissime ma sostanzialmente limitate a due grosse categorie: infanzia e primaria sia posto comune che – soprattutto – sostegno e, per la scuola secondaria, le classi di concorso A040, A041, A042, A027 e A026. Non mancano supplenze anche per altre classi di concorso (negli ultimi giorni abbiamo pubblicato anche ricerca di insegnanti A012 e A022 e qualche ADMM) ma il grosso della ricerca è in questi settori.

La normativa, ossia il comma 23 dell’art. 13 dell’OM n. 88/2024 impone – in caso di esaurimento sia delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la supplenza sia di quelle viciniori – l’attribuzione della supplenza al docente specializzato nel caso di sostegno, con abilitazione in caso di posto comune.

In subordine è possibile assumere il docente con il titolo di accesso per la seconda fascia delle GPS.

La normativa si ferma qui, come se vivessimo in un’isola felice in cui i tasselli si incastrano perfettamente.

Nonostante le migliorie apportate al sistema con la sostituzione dell’interpello alla MAD, la possibilità per i docenti inseriti nelle GPS di poter partecipare sia alle supplenze che arrivano dalle graduatorie di istituto viciniori sia agli interpelli della stessa o di altre province, si verifica che le scuole si trovino in difficoltà nel reperimento di docenti con titolo.

A questo punto bisognerà necessariamente attribuire la supplenza ed essa viene offerta con priorità ad aspiranti che abbiano titolo affine a quello richiesto per il grado considerato, ma questo crea problemi.

Una nostra lettrice (ma riceviamo giornalmente più mail con lo stesso quesito) chiede

sono stata assunta tramite interpello in una scuola dell’infanzia su posto sostegno fino al 30 Giugno (25 H); in realtà sono inserita nelle GPS sulla scuola secondaria di I grado con seguenti classi A01 e A60, la domanda è la seguente : se dovesse arrivarmi un incarico da GPS su posto sostegno o classe di concorso posso lasciare l’interpello? Incorro in qualche sanzione anche se non è il mio grado di insegnamento? e se dovesse arrivarmi qualche incarico da GI posso in quel caso lasciare l’infanzia?

La supplenza da interpello, proposta dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto, deve essere considerata come una supplenza da graduatoria di istituto.

Infatti sempre il riferimento normativo di cui sopra afferma due principi importanti

“Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14.”

Quindi il docente assunto da interpello è contrattualizzato e i suoi diritti doveri rientrano in quelli previsti dal CCNL, pertanto si ha diritto alla malattia ai congedi parentali e così via esattamente come i colleghi assunti da graduatoria. Il termine ultimo della supplenza determina alcuni diritti, ad es. con la supplenza al 30 giugno si ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e/o familiari, che non spettano invece per le supplenze temporanee.

L’altra faccia della medaglia è che, al pari dei colleghi assunti da graduatorie, si è soggetti a quanto previsto dall’OM n. 88/2024 per quanto riguarda le sanzioni previste dall’art. 14 per le supplenze conferite da graduatorie di istituto.

Pertanto, nel caso della collega

  • può abbandonare la supplenza su posto di infanzia per una nomina da GPS senza incorrere in sanzione (art. 14 comma 3 “Supplenze su posto accantonato per i vincitori del concorso PNRR, controlli delle scuole in Campania
    Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà
    di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere
    a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non
    eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.”
  • non può abbandonare una supplenza al 30 giugno, seppure non in una classe di concorso nella quale non si è inseriti in GPS, perchè la sanzione sarebbe quella dell’abbandono di servizio e quindi si ritroverebbe nell’impossibilità di accettare un’altra supplenza.

La scelta di assumere servizio fino al 30 giugno per una classe di concorso non desiderata ha delle conseguenze: se da una parte assicura lo stipendio pieno (e per chi non ha una posizione felice in graduatoria può essere anche una manna dal cielo), dall’altra ha le sue ripercussioni sui punteggi.

Gli interpelli aperti

Supplenze docenti 2024, tanti interpelli aperti per nomine al 30 giugno o su posti accantonati [Aggiornato]

La questione punteggio nelle GPS

Chi accetta la supplenza su interpello senza titolo deve essere consapevole che, allo stato attuale della normativa, non è previsto punteggio per le classi di concorso non corrispondenti. Ossia la collega non avrà punteggio (neanche dimezzato) per le classi di concorso della scuola secondaria, mentre potrebbe maturare punteggio per infanzia se al prossimo aggiornamento fosse in possesso del relativo titolo per infanzia e si iscrivesse per il relativo grado. Supplenze 2024 da interpello, assunti anche docenti senza titolo: stipendio senza punteggio. Quando si può valutare

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo lallaorizzonte@orizzontescuola.it (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatorie di istituto e Supplenze.

 

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA