Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi 7 giorni: convocazioni lampo possibili?
Cosa cambia per le supplenze brevi e saltuarie del personale dopo la circolare n. 8446 del 3 dicembre 2024? Le sostituzioni a carattere di urgenza possono essere ancora fatte? Dal quesito di un lettore di Orizzonte Scuola a un riepilogo della normativa sulle supplenze ATA.
La normativa citata dal Ministero nella circolare del 3 dicembre è precedente all’emanazione della nota di alert sulle supplenze. Il MIM ribadisce/riepiloga quanto già previsto da regole e note di anni fa, nonché, in ultimo quanto indicato nella circolare sulle supplenze anno scolastico 2024/25.
Il divieto di sostituzione del personale ATA esiste dunque da prima della circolare di due settimane fa. In diverse occasioni l’argomento è stato oggetto di articoli di Orizzonte Scuola (si veda ad esempio Supplenze ATA, divieto sostituzione collaboratori scolastici per i primi sette giorni. Parziale deroga in alcuni casi).
Premesso quindi che non si tratta di novità, i divieti di sostituzione del personale temporaneamente assente previsti sono:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
La normativa di riferimento citata anche nella circolare del 3 dicembre:
- articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014,
- note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14 aprile 2016;
- nota DGPER prot. n. 43440 del 19 luglio 2023.
In particolare, relativamente alle supplenze “lampo” di collaboratori scolastici cui si riferisce il lettore, tali sostituzioni riguardano casi di urgenza e con presa di servizio immediata. Dato il carattere di urgenza si presuppone che senza il personale a scuola non possa essere garantito il regolare servizio e ciò è sufficiente perché la supplenza sia giustificata e necessaria, ovvero quanto previsto dalla deroga (nota n. 2116/2015) all’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014:
Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
