Congedo di paternità obbligatorio, l’Inps chiarisce su termini di prescrizione e decadenza
Con Messaggio del 17 dicembre l’Inps ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bisdel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Per quanto riguarda il termine di prescrizione si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.
L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità trova fondamento – spiega l’Inps -nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia.
Per quanto riguarda invece il profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo.
Il termine di un anno – conclude l’Inps – si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità. Ciò anche in ottica di una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo.
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA
