Mobilità 25/26, docenti con deroga: va indicato comune di residenza o viciniore dell’assistito o del familiare cui ricongiungersi

Il docente, che fruisce di una delle previste deroghe per partecipare alla mobilità, deve indicare il comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. Cosa indicare in mancanza di scuole richiedibili.

’Ipotesi di CCNI 2025/28 disciplina l’applicazione dei vincoli di seguito riportati e discendenti da precise disposizioni legislative:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

I docenti soggetti ad uno dei succitati vincoli possono in ogni caso partecipare alla mobilità, se rientrano in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21, come recepite dall’Ipotesi di CCNI 25/28. Riguardo ai docenti assunti da GPS sostegno I fascia precisiamo che solo quelli già immessi in ruolo (quindi assunti a tempo determinato nel 23/24 e assunti a tempo indeterminato nel corrente a.s.) possono eventualmente partecipare alla mobilità.

Deroghe

Come leggiamo nell’articolo 2/6 dell’Ipotesi di CCNI succitata, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità a tutti coloro i quali rientrano in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  • 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
  • 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
  • 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
  • 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118
e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

fonte: ORIZZONTE SCUOLA