Cattedra orario esterna: la sua composizione può variare da un anno scolastico all’altro. In quale caso il docente conserva la titolarità nella scuola?

Composizione di una COE

La costituzione di una COE è competenza dell’ufficio scolastico territoriale che stabilisce la sede principale e la sede o le sedi di completamento della cattedra.

La sede principale corrisponde alla scuola di titolarità e la sede di completamente è una scuola nella quale vi è la disponibilità di uno spezzone orario vacante per quella specifica classe di concorso che consente di completare la cattedra a 18 ore.

In assenza di uno spezzone orario disponibile per il completamento non si potrebbe costituire la COE e rimarrebbe, anche nella sede
principale, uno spezzone residuo con conseguente riduzione nel numero di cattedre presenti in organico ed esubero di un docente.

Una COE può essere costituita con massimo tre scuole autonome in non più di due comuni diversi, seguendo il criterio della facile raggiungibilità delle sedi.

Come chiarisce il CCNI nell’art.11 comma 5, le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. I docenti in servizio su tali cattedre sono tenuti, quindi, a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario.

Nel caso in cui lo spezzone residuo sia inferiore alle 9 ore, in presenza di un’altra istituzione scolastica con spezzone residuo superiore alle 9 ore, con possibilità di combinare i due spezzoni al fine di costituire una cattedra intera, sarà quest’ultima scuola a diventare la sede principale della COE in quanto fonisce il maggiore contributo orario alla cattedra e sarà il docente titolare in questa scuola a vedere salvaguardata la sua titolarità.

Conclusioni

Nella scuola della nostra lettrice si è verificata una contrazione in organico con riduzione del suo contributo orario alla COE che fino allo scorso anno risultava avere nella scuola la sede principale e quindi determinava la titolarità di un docente che ora è stato dichiarato soprannumerario.

La riduzione dello spezzone vacante a 6 ore non ha consentito di tutelare la titolarità del docente in quanto tale spezzone è stato utilizzato per il completamento di una COE con sede principale in altra scuola con una maggiore disponibilità oraria (12 ore), con costituzione di una cattedra 12+6.

Per lavorare su questa COE il docente dichiarato soprannumerario dovrà, quindi, chiedere trasferimento nella scuola sede di titolarità della cattedra, domanda che potrà essere accolta soltanto se la cattedra risulterà vacante e non ci saranno altri docenti con maggior diritto che chiedono la stessa scuola per la stessa classe di concorso.

FONTE: Orizzonte Scuola