Con avviso del 29 dicembre 2023 sono state disciplinate le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione riservato a coloro che hanno partecipato al concorso 2017 e si trovino in una delle condizioni sotto elencate. Le modalità di svolgimento del corso erano state disciplinate dal Decreto 107 dell’8 Giugno 2023.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259 (Concorso 2017), che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

  1. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
  2. abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
  3. abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

In tal senso devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

Sono considerati ricorsi validi in tal senso solo quelli proposti per:

  1. l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta;
  2. l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
  3. l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
  4. la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.

SCADENZA DELLA DOMANDA
I soggetti destinatari possono presentare istanza di partecipazione alla prova unicamente in modalità telematica entro il 27 gennaio 2024.

L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”.

Al servizio si accede dal sito www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera I > Istanze on Line, vai al servizio”.

Per compilare la domanda occorre poi accedere alla voce “Concorso riservato per  l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al DM 107 – 8 giugno 2023”. Al servizio si può accedere anche tramite il link presente sul portale InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

ATTENZIONE: Il candidato deve inoltre attestare la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati all’articolo 2 del DM 107/2023 (soggetti destinatari) utilizzando il modello di Dichiarazione precompilata disponibile accedendo alla domanda di partecipazione on line (art. 3 comma 5): “Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:

  1. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
  2. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023; c) gli estremi dei provvedimenti impugnati;
  3. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);
  4.  la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).”.

Il candidato deve compilare e sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione suddetta, per poi caricarla a sistema. Alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così redatta, è necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.

COSTI
I costi della procedura selettiva e dell’attività di formazione sono integralmente a carico dei partecipanti.

Il pagamento del contributo è distinto in due versamenti come di seguito specificati:

  • Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova. Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.
    Il pagamento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) deve, pertanto, essere effettuato contestualmente alla domanda di partecipazione sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. In fase di compilazione della domanda e prima del suo invio, il candidato dovrà produrre il bollettino tramite il link che è reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione. Il sistema produce automaticamente il bollettino, con causale preimpostata, collegato al Codice Fiscale del candidato. L’avvenuto versamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.
  • Il secondo versamento pari a € 1.500,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione e va effettuato da ciascuno dei candidati ammessi a partecipare al predetto corso intensivo di formazione. Con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico sono comunicati termini e modalità di pagamento, che comunque deve avvenire prima dell’avvio del corso. Coloro i quali superino la prova di accesso e chiedano l’ammissione al corso intensivo di formazione ed effettuino il secondo versamento, non hanno diritto ad alcun rimborso nel caso in cui rinuncino al corso o non lo completino.

Non sono previsti rimborsi delle quote versate per la partecipazione alla procedura di cui al presente decreto, salvo conguaglio a carico dei candidati in caso di mancata copertura integrale dei costi.

CANDIDATI CON DISABILITÀ
Per i candidati che abbiano esigenze da segnalare, in caso di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si rimanda a quanto indicato all’articolo 3, comma 3, lettera j) del DM 107/23. Nello specifico si ricorda che «Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”».

FONTE: OBIETTIVO SCUOLA