Inizio anno scolastico 24/25: chi deve recarsi a scuola per prendere servizio il 2 settembre e chi no
L’inizio dell’anno scolastico 2024/25 è ormai alle porte: chi deve recarsi a scuola per prendere servizio il 2 settembre e chi no.
Operazioni propedeutiche
L’inizio di ogni anno scolastico, com’è noto, è preceduto da una serie di operazioni finalizzate alla copertura di tutti i posti e le cattedre vacanti e/o disponibili in ciascuna scuola, a partire da quelle di mobilità (trasferimenti e passaggi), dopo la quale nel corso dell’estate si stanno svolgendo (alcune ormai concluse e altre da svolgere):
- le immissioni in ruolo (effettuate per la maggior parte, ma le stesse si concluderanno entro il 31/12 attingendo dalle GM dei concorsi PNRR 2023);
- le assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed eventuale mini call veloce;
- le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni;
- l’attribuzione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto.
Terminate le operazioni in questione – almeno le immissioni in ruolo (da effettuare entro il 31/08), le assunzioni straordinarie e la mobilità annuale (non sempre o meglio difficilmente per le supplenze si riesce ad avere tutti gli interessati in cattedra dal 1° settembre) – gli interessati prendono servizio nelle scuole assegnate.
La presa di servizio, tuttavia, non riguarda la totalità dei docenti in servizio presso una determinata istituzione scolastica, ragion per cui non tutti devono presentarsi a scuola il giorno di inizio dell’anno scolastico.
Chi deve prendere servizio
I docenti obbligati a recarsi a scuola per la presa di servizio sono quelli di seguito indicati:
- neo-immessi in ruolo da GaE e GM a.s. 2024/25 (ivi compresi gli assunti al 31/08 da GM scuola secondaria concorso PNRR 2023 non abilitati, i quali sono assunti dapprima a tempo determinato e, solo dopo il conseguimento dell’abilitazione, sono immessi in ruolo);
- assunti al 31/08 da GPS sostegno prima fascia a.s. 2024/25 (anche tramite mini call veloce);
- assunti al 31/08 da concorso straordinario bis a.s. 2024/25;
- docenti assunti al 31/08 nell’a.s. 23/24 da GPS sostegno prima fascia/elenchi aggiuntivi e immessi in ruolo nel 24/25 con decorrenza dall’a.s. di assunzione a tempo determinato, i quali devono sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato;
- docenti assunti al 31/08 nell’a.s. 23/24 (o 2022/23, in caso di rinvio dell’anno di prova) da concorso straordinario bis, che devono firmare il contratto a tempo indeterminato;
- docenti assunti da precedenti procedure straordinarie (a.s. 2021/22 da GPS posto comune e sostegno e a.s. 2022/23 da GPS sostegno) che devono firmare il contratto a tempo indeterminato (si tratta soltanto di coloro i quali hanno rinviato l’anno di prova, senza il superamento del quale – oltre che della prova disciplinare – non potevano essere immessi in ruolo);
- docenti assunti al 31/08 da GPS sostegno prima fascia e concorso straordinario bis nel 2023/24 (o precedenti), che hanno rinviato l’anno di prova al 2024/25 (dovranno infatti sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato);
- docenti che hanno ottenuto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25;
- docenti che, nel 2023/24, hanno ottenuto l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria e nel 2024/25 ritornano nella scuola di titolarità;
- docenti che, nel 2023/24, hanno svolto una supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007 (sostituito dal 2024/25 dall’art. 47 del CCNL 19/21) e nel 2024/25 ritornano nella scuola di titolarità;
- docenti che ottengono una supplenza a.s. 2024/25, ai sensi del succitato art. 47 del CCNL 2019/21;
- docenti precari che ottengono una supplenza da GaE/GPS (o da GI in caso di esaurimento delle GPS) al 30 giugno o al 31 agosto;
- docenti che rientrano da un congedo (ad. esempio congedo straordinario per dottorato di ricerca) o un’aspettativa (ad esempio aspettativa per motivi di famiglia);
- docenti che ottengono la titolarità in una nuova scuola a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica. Ciò anche qualora si resti a lavorare nel plesso in cui si è stati sino allo scorso anno scolastico, in quanto si tratta sempre di acquisizione di una nuova titolarità. ndr Sebbene questa situazione non trovi una disposizione normativa ben precisa, riteniamo che la richiesta di presa di servizio da parte dei Dirigenti Scolastici sia corretta, stante la nuova titolarità acquisita (modifica codice meccanografico).
Evidenziamo che, sebbene obbligate alla presa di servizio (quindi se rientranti in una delle sopra riportate categorie), possono effettuarla senza recarsi a scuola, le docenti che si trovano in congedo obbligatorio di maternità o interdizione per gravi complicanze della gestazione, per le quali il perfezionamento del rapporto di lavoro si effettua con la sola accettazione della nomina, come chiarito dall’Aran, richiamando quanto stabilito da CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994, TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986, CdS n. 5095 del 4.9.2006.
Docenti che devono sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato ma hanno ottenuto assegnazione provvisoria
Può presentarsi il caso di docenti che devono sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato in quanto hanno superato l’anno di formazione e prova a seguito della nomina a tempo determinato nell’anno scolastico 2023/2024 sulla base della procedura ex art. 5, commi da 5 a 12, dl n. 44/2023, e che si trovano in assegnazione provvisoria ex art. 1, comma 4, dell’Intesa del 27 giugno 2024, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato è predisposto dall’istituto scolastico di titolarità del docente.
Quando prendere servizio. Contratti dal 1° settembre anche se è domenica (nota Ministero)
L’anno scolastico, come sappiamo, si apre il 1° settembre, tuttavia il prossimo primo settembre sarà domenica, ragion per cui lo stesso si aprirà il 2 settembre.
Tutti i docenti sopra indicati, pertanto, dovranno effettuare la presa di servizio e quindi presentarsi nella scuola assegnata il 2 settembre (ivi compresi gli assunti a T.D. da straordinario bis e GPS sostegno nel 23/24 che hanno ottenuto l’assegnazione provvisoria). Per orari e modalità consigliamo di contattare preventivamente le segreterie scolastiche.
I contratti partiranno dalla suddetta data relativa alla presa di servizio? Assolutamente no, come chiarito dal Ministero negli anni scorsi, nello specifico con la nota n. 5452/275/MS del 19/10/1991 (che si occupa del personale di ruolo) e la successiva nota n. 95/2002 (dedica al personale supplente), le quali evidenziano che la mancata presa di servizio, essendo il primo settembre domenica, costituisce causa di forza maggiore che non può penalizzare gli interessati:
- nota 1991: […] In proposito scrivente ritiene che casuale coincidenza giornata domenicale con data inizio anno scolastico, costituendo causa di forza maggiore che impedisce materiale assunzione in servizio, non potest incidere negativamente, secondo principi generali ordinamento giuridico, né su posizioni giuridiche soggettive, previdenziali et assistenziali, né, quindi, su diritto at intera retribuzione mensile personale in questione.
Personale cui sopra, che abbia assunto effettivo servizio da 2 settembre 1991, habet pertanto titolo at percepire retribuzione mese settembre 1991 comprensiva anche giornata domenicale in questione.“ - nota 2002: […] “la circostanza poi che tale data coincida con la domenica, e quindi con la chiusura delle scuole e con la materiale impossibilità per il personale di assumere servizio, configura una causa di forza maggiore che non si ritiene possa incidere sulle posizioni giuridiche soggettive, previdenziali ed assistenziali, né sul diritto all’intera retribuzione mensile.”
In definitiva, i contratti avranno decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2024. Il Ministero lo ha ribadito anche nella nota n. 130813 del 28 agosto 2024 –
Quanto ai docenti che saranno nominati da GaE e GPS per le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, si recano a scuola il 2 settembre se le nomine sono state effettuate entro la predetta data, viceversa dovranno prendere servizio entro la data indicata nella nomina.
Differimento presa di servizio
I docenti obbligati alla presa di servizio possono differirla in presenza di un giustificato motivo, quale ad esempio la malattia o un infortunio. In tal caso, la decorrenza giuridica della nomina resta il primo settembre, mentre quella economica decorre dalla presa di servizio.
Evidenziamo che:
- la mancata presa di servizio senza un giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina, come leggiamo nell’art. 436/2 del D.lgs. 297/94 che richiama al riguardo l’art. 9 del DPR 3/1957;
- il differimento (in virtù del regime delle incompatibilità) non può essere chiesto per concludere un’altra attività lavorativa che si sta svolgendo (ricordiamo che qualche USR, come ad esempio quello per la Campania, ha indicato che è possibile differire la presa di servizio per chiudere un precedente rapporto di lavoro, entro un ragionevole lasso di tempo).
Diversamente da quanto detto al punto due sopra riportato, coloro i quali:
- sono stati ammessi a corsi di dottorato di ricerca, sono collocati, a domanda, in congedo straordinario;
- sono titolari di assegno di ricerca, sono collocati in aspettativa senza assegni.
Tali categorie di docenti, dunque, prendono servizio e sono collocati in congedo straordinario o in aspettativa, come chiarito anche da una nota dell’USR Toscana del 31/08/2023:
- Nel caso in cui il docente è impegnato in attività di dottorato e/o assegni di ricerca è previsto l’istituto del CONGEDO STRAORDINARIO
- Borse di studio post dottorato e le borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria – sono equiparati al dottorato, ai fini della richiesta del congedo straordinario, dalla legge n. 398/1989 e dalla legge finanziaria n. 498/1992, art.4, comma 2.
- Assegni di ricerca – il comma 8 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 prevede espressamente che “La titolarità dell’assegno… comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche”
“Sigillo”: piattaforma ministeriale di firma elettronica avanzata (FEA)
Nell’ottica di una completa digitalizzazione e semplificazione del processo di sottoscrizione dei contratti del personale della scuola, è possibile utilizzare la piattaforma ministeriale di firma denominata “Sigillo”.
Chi non deve prendere servizio e quando deve recarsi a scuola
Non sono obbligati a recarsi a scuola per la presa di servizio tutti i docenti a tempo indeterminato dall’a.s. 2023/24 e precedenti, i quali hanno svolto servizio nel 2023/24 nella scuola di titolarità e per il 24/25 restano nella medesima. In sostanza tutti coloro i quali non rientrano in nessuno dei casi sopra elencati.
I docenti in questione devono recarsi a scuola il 2 settembre, soltanto per tale giorno sia stato calendarizzato un incontro collegiale o qualsiasi altra attività deliberata.
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA