Concorso 2023 per la scuola secondaria: in base al DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023 è possibile presentare la domanda entro il prossimo 9 gennaio ore 23:59. Purtroppo sono ancora tanti i dubbi dei nostri lettori, perchè alcune parti del bando non sono esplicite e andrebbero approfondite attraverso FAQ ministeriali.

I requisiti di accesso al concorso per la scuola secondaria

Per partecipare al concorso straordinario ter per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per i posti comuni, bisogna avere uno dei seguenti requisiti:

  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + abilitazione per la specifica classe di concorso Cosa controllare per il titolo oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + tre anni di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico oppure
  • laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 Ecco cosa bisogna indicare per i 24 CFU

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere con:

  • abilitazione oppure
  • diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Per i posti di sostegno, invece, è necessario avere, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso,  il diploma di specializzazione per il grado richiesto.

Il titolo deve essere in possesso entro la scadenza per la presentazione della domanda; è previsto l’inserimento con riserva per chi ha conseguito il titolo estero ed entro la data di scadenza del bando ha presentato la domanda di riconoscimento.

N.B. I titoli di accesso e i titoli valutabili per la graduatoria devono essere in possesso entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. L’unica riserva è prevista per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero (il riconoscimento, non il titolo stesso).

Candidato in possesso sia dei 24 CFU che dei 3 anni di servizio

Sono tanti i candidati in possesso di due dei requisiti di accesso, ossia laurea + 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 e tre anni di servizio (un anno deve essere specifico, gli altri due possono essere anche in altro grado). D’altronde inutile dire che il concorso riguarderà anche docenti con alle spalle tanti anni di precariato.

E allora, nella compilazione della domanda, quale requisito scegliere?

Purtroppo il bando nulla dice in proposito e il Ministero a nostro parere potrebbe chiarire con una FAQ specifica sull’argomento.

Il problema è: la scelta del titolo di accesso (laurea + 24 CFU o tre anni di accesso) sarà poi determinante per il percorso abilitante al quale i vincitori di concorso saranno avviati una volta ottenuto l’incarico a tempo determinato?

Solo il Regolamento, dm n. 205 del 26 ottobre 2023,  che disciplina i concorsi banditi nell’ambito delle procedure PNRR afferma laconico “All’esito della procedura, ai candidati inseriti a pieno titolo privi del titolo di abilitazione sulla specifica classe di concorso si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, e dall’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo.

Si tratta del Decreto Legislativo n. 59/2017 sulla formazione iniziale degli insegnanti, come modificato dal DL 36/2022 della riforma Bianchi.

Si tratta dei passaggi normativi che, esplicitati poi dal DPCM 4 agosto 2023, individuano i percorsi abilitanti destinati ai vincitori di concorso

  • Percorso di 30 cfu (All. 2 DPCM 4 agosto 2023)
    destinato a vincitori di concorso (art.5 c.4 d.lgs. 59/2017) che vi hanno avuto accesso per aver svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, nonchè chi ha i requisiti di cui al comma 4-bis, art. 2 ter del D.Lgs. n. 59/2017  ossia coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti e inoltre coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
  • Percorso di 36 cfu (All. 5 DPCM 4 agosto 2023)
    destinato ai vincitori di concorso cui hanno avuto accesso grazie al possesso dei 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche (conseguiti entro 31/10/2022).

Il percorso da 30 o 36 CFU sarà determinato dal titolo di accesso inserito per il concorso?

Quindi, anche se non esplicitato nel bando, la scelta di accedere con  laurea + 24 CFU oppure 3 anni di servizio avrà già ripercussioni sul percorso abilitante?

Il percorso da seguire sarà determinato dal titolo di accesso presentato nella domanda?

Ricordiamo che, in ogni caso, indicare l’uno o l’altro titolo non ha effetto sui punteggi della graduatoria.

 

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA