Graduatorie GPS 2024/26: in prima fascia 24 punti in più abilitazioni 60, 30, 36 CFU. Ma si perde punteggio della supplenza durante il corso

 

In aggiunta ai max 12 punti per l’abilitazione conseguita, il punto A.2 della tabella conferisce punteggi aggiuntivi alle varie tipologie di abilitazione, dalla Ssis al concorso ordinario /straordinario 2020 ai nuovi percorsi abilitanti, ancora avviare.

Nello specifico

  • per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 54 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 66 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, ulteriori 12 punti
  • per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato
  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario sono attribuiti ulteriori 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti

La tabella pertanto uniforma i punteggi ulteriori attribuiti ad abilitazioni già conseguite (o da conseguire) con percorsi differenti.

Concorso ordinario e concorso straordinario 2020 (congiunto al servizio) valgono entrambi i 24 punti, alla pari dei nuovi percorsi abilitanti attivati o da attivare ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 sia che si tratti di 30 CFU in modalità telematica, sia che si tratti di 30, 36, 60 CFU con modalità mista (max il 50% in modalità telematica) + tirocinio.

La tabella specifica inoltre

  • Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse (molto importante per le classi di concorso accorpate con DM n. 255/2023)
  • Superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado sulla specifica classe di concorso, qualora non valutato ai sensi del punto B.4, per ciascun titolo 3 punti

e ancora

  • Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.

 

Non si tratta di una vera e propria novità, ma finora non era emersa in relazione ai percorsi abilitanti del DPCM 4 agosto 2023. Quale servizio è utile e quale no?

Al momento l’unico riferimento è la nota n. 1290/2020 “per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA